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Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Prima


Con la pronuncia in parola il Giudice in composizione monocratica della prima sezione penale del Tribunale ordinario di Torino ha riaffermato un principio già sviluppato dalle SSUU della Corte di cassazione con la pronuncia 28/99.

Nel caso del reato di cui all’art. 483 c.p. il nucleo della fattispecie deve individuarsi nell’obbligo di verità cui il privato è tenuto. Ciò premesso, tuttavia, il principio di tassatività esige che l’obbligo non possa essere generalizzato. Per definire l’ambito del penalmente rilevante deve essere quindi circoscritto l’obbligo a quei casi in cui una norma giuridica ricolleghi specifici effetti a quei fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale. Si ha pertanto integrazione del reato nel momento in cui vi sia una falsa denuncia di smarrimento di un documento in conseguenza della quale venga attivata una procedura amministrativa volta ad ottenere il rilascio dello stesso.

Alla luce di ciò, qualora la denuncia ideologicamente falsa riguardi un documento straniero (una patente rumena nel caso affrontato dalla Sentenza qui esaminata) sul quale l’autorità italiana non ha autorità per la duplicazione, tale condotta non potrà essere ritenuta penalmente rilevante.

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