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Illegittimità convenzionale delle misure di prevenzione fondate su pericolosità generica - Tribunale



Con il provvedimento in oggetto la Sezione misure di prevenzione del Tribunale Ordinario di Torino ha rigettato una richiesta di applicazione di ordine di soggiorno. Nel caso affrontato dal Tribunale torinese il presupposto della richiesta era fondato su alcuni più recenti precedenti di polizia e su più risalenti precedenti giudiziari. Forte anche della recente pronuncia de Tommaso della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU, Grande Camera, Sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso / Italia), il Tribunale di Torino ha escluso che questi presupposti possano da soli costituire la ragione per un provvedimento lesivo della libertà personale.

In primo luogo i precedenti di polizia, se non corredati di adeguato sbocco giudiziario, non possono fondare una prognosi di pericolosità specifica e concreta.

In secondo luogo la definizione di pericolosità “generica” di cui all’art. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 159/11 appare oggi del tutto inidonea, per la vaghezza di formulazione, a consentire al prevenuto di prevedere la possibile applicazione nei propri confronti di una misura di prevenzione.

Sulla base di questo medesimo presupposto la CEDU ha valutato incompatibile con l’art. 2 prot. 4 CEDU (libertà di circolazione) il presupposto normativo di cui al D.Lgs. 159/11 in assenza di un valido giudizio di pericolosità specifica.

(Causa patrocinata Avv. Giacomo Telmon)

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