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Requisiti tipici del contributo nel reato associativo - Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Terza



Con la Pronuncia qui annotata la Terza Sezione Penale del Tribunale Ordinario di Torino è ritornato a valutare gli elementi tipizzanti del reato associativo ed i requisiti minimi del contributo del soggetto attivo per fondare un giudizio di imputabilità per il reato di cui all’art. 416 c.p.


Come noto il reato associativo è tale quando ricorrono:

  • organizzazione strutturale di uomini e mezzi

  • pianificazione di una serie indeterminata di atti criminosi

  • consapevolezza degli associati di far parte di un sodalizio durevole

  • disponibilità ad operare nel tempo per l’attuazione del reato.

Alla luce di ciò, secondo il Tribunale torinese, la prova del concorso di taluno con un membro dell’associazione non può di per sé costituire prova della sussistenza del vincolo associativo. In particolare, quando un accordo concorsuale contiene in sé elementi tali da dimostrare la volontà di escludere da quei reati la partecipazione degli altri associati, ciò si pone in contraddizione con l’ipotesi associativa stessa.

Perché possa essere imputato il reato associativo a taluno risulta inoltre necessario che vi sia prova della disponibilità alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti. L’organizzazione è infatti finalizzata alla durevolezza dell’associazione e al fatto che la stessa sia veicolo per la realizzazione di un programma. Non sussiste il vincolo associativo quando i soggetti attivi si organizzano per la realizzazione di fatti di reato specifici che sono circoscritti e definiti nel tempo. In quei casi l’organizzazione del reato integra i presupposti propri del concorso.

(Causa patrocinata Avv. Giacomo Telmon)

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