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La tenuità del fatto nel caso di concorso tra resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie -

Con la Sentenza che qui si esamina il Tribunale Ordinario di Torino ha analizzato il tema della tenuità del fatto con particolare riguardo alla occasionalità richiesta per l’applicabilità della causa di non punibilità.

Secondo la previsione normativa, infatti, la particolare tenuità dovrebbe essere esclusa nel caso in cui il comportamento preso in considerazione non sia reputato abituale. In particolare si ha abitualità di condotte quando siano stati commessi più reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, fosse di particolare tenuità.

Nel caso concreto l’interprete si chiedeva, pertanto, se la contestazione di due distinti reati (resistenza e lesioni) uniti dal vincolo della continuazione consentisse di ritenere abituale e quindi non tenue la condotta.

A tale quesito il Tribunale subalpino ha risposto negativamente affermando che, pur in presenza di una pluralità di violazioni della stessa o di diverse fattispecie incriminatrici, la contestualità o quasi contestualità delle condotte rende l’azione criminosa compatibile con la causa di non punibilità (in tal senso anche Cass. Pen., Sez. III, 8.10.2015-27.11.2015, n. 47039). Prova della correttezza di tale approccio pare il fatto che anche la condotta tenuta dal soggetto recidivo potrebbe essere astrattamente definita occasionale alla stregua dell’art. 131 bis c.p.

(Causa patrocinata Avv. Giacomo Telmon)

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