Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Prima
Con la pronuncia in parola il Giudice in composizione monocratica della prima sezione penale del Tribunale ordinario di Torino ha riaffermato un principio già sviluppato dalle SSUU della Corte di cassazione con la pronuncia 28/99. Nel caso del reato di cui all’art. 483 c.p. il nucleo della fattispecie deve individuarsi nell’obbligo di verità cui il privato è tenuto. Ciò premesso, tuttavia, il principio di tassatività esige che l’obbligo non possa essere generalizzato. Per def

