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Elementi differenziali tra le fattispecie di estorsione ed esercizio arbitrario - Tribunale Ordinari

La Sentenza in esame ha indotto il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale Ordinario di Genova a riflettere sugli elementi tipizzanti differenziali tra il reato di estorsione ed il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La questione è da lungo tempo dibattuta e sul punto si sono formati due distinti orientamenti. Se alcuni interpreti reputano che l’elemento distintivo risieda della liceità del fondamento della pretesa (ancorché richiesta con mezzi illeciti), altri interpreti affermano che anche qualora il fondamento della richiesta sia legittimo, la violenza della forza intimidatrice consente di orientare la condotta verso l’estorisione.

Consapevole di tali orientamenti il GUP di Genova ha affermato che la distinzione tra i due reati vada individuata nelle modalità della condotta e quindi nell’intensità della forza intimidatrice posta in essere attraverso la condotta violenta o minacciosa.

Successivamente al deposito della Sentenza genovese la Cassazione penale (Cass. pen., Sez. II,11.4.2018, n. 23367 rel. Dott.ssa Sandra Recchione) è intervenuta alzando il livello del dibattito ed ha attribuito il compito di distinguere l’estorisione dall’esercizio arbitrario al dato della “costrizione” presente nel solo art. 629 c.p. . Secondo il supremo Collegio la priorità assegnata dall’ordinamento costituzionale al diritto alla libertà individuale consente di definire come estorsive e dunque più gravi solo quelle condotte violente o minatorie che annichiliscano le facoltà volitive della vittima. Allorquando invece la condotta pur violenta o minacciosa sia meramente persuasiva, allora ricorrerà l’ipotesi di cui all’art. 393 c.p.

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