top of page

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed em


Con la pronuncia in esame il Tribunale penale di Cuneo in composizione Collegiale ha riaffermato un principio già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di accertamento dell'elemento soggettivo dei reati di cui agli artt. 2 ed 8 del D.Lgs 74/00. Nel caso affrontato dal Tribunale cuneese venivano contestati ad entrambi imputati i reati di cui agli artt. 2 ed 8 del D.Lgs 74/00, per avere reciprocamente emesso fatture per operazioni asseritamente inesistenti, recanti il medesimo importo, la medesima data di emissione ed aventi il medesimo oggetto.

Allo stesso tempo, la Pubblica Accusa contestava ai medesimi in concorso il reato di cui all'art. 316-ter c.p. per avere, proprio mediante l'utilizzo delle summenzionate fatture, indebitamente conseguito erogazioni regionali inerenti energie rinnovabili. Il Tribunale, in ragione del dolo specifico richiesto per l'integrazione delle norme tributarie, ha escluso la responsabilità degli imputati in ordine ai reati stessi, ritenendo che le particolari modalità delle operazioni compiute - che vedevano l'emissione "speculare" dei documenti fiscali - non consentissero di affermare la sussistenza del fine di evadere le imposte richiesto. In tal senso, il Tribunale ha, dunque, aderito a quell'orientamento Giurisprudenziale che ha evidenziato come affinché il reato contro la P.A. possa dirsi concorrente con il reato tributario occorre che allo specifico dolo di evasione si affianchi una distinta ed autonoma finalità extratributaria non perseguita dall'agente in via esclusiva, che deve costituire oggetto di specifica prova da parte del Giudice di Merito. (Causa patrocinata dall'Avv. Giuseppe Fissore)

Post in evidenza
Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page