Le statuizioni civili nel procedimento d'appello per reato depenalizzato Tribunale Ordinario di
Con la Sentenza qui in esame il Tribunale di Varese ha aderito all’impostazione esegetica con la quale le Sezioni Unite hanno superato l’insorto contrasto giurisprudenziale relativo alla sorte delle statuizioni civili disposte in un procedimento a seguito di condanna per reato rispetto al quale sia intervenuta successivamente abolito criminis.
Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale seguito prevalentemente dalla Sezione II Penale della Suprema Corte di Cassazione le statuizioni civili relative ai reati abrogati dal D.lgs n. 7/2016 resterebbero insensibili alle vicende del giudicato penale ed il Giudice dell’impugnazione sarebbe quindi tenuto a pronunciarsi in ordine alle medesime.
Altro indirizzo giurisprudenziale seguito dalla Sezione V Penale della Suprema Corte di Cassazione ha sostenuto, al contrario, che all’abrogazione del reato oggetto del procedimento deve conseguire la caducazione delle statuizioni civilistiche e che, quindi, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
Le Sezioni Unite, dopo aver ripercorso il contrasto giurisprudenziale, hanno fatto propri e sviluppato gli argomenti elaborati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 12/2016 nella quale è stata delineata la fisionomia generale della disciplina dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale. Quest’ultima assume carattere accessorio e subordinato rispetto all’azione penale ed è perciò destinata a subire “tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale”. Diversamente ragionando il risarcimento del danno verrebbe ancorato non già alla previsione dell’art. 185 c.p. ma a quella dell’art. 2043 c.c. in ordine alla quale manca la competenza del giudice penale. L’unica eccezione a tale disciplina, che lega la condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato ed alla condanna del medesimo, è rappresentata dall’art. 578 c.p.p. Tale norma infatti prevede la possibilità per il giudice dell’impugnazione di pronunciarsi sulle statuizioni civili, in caso di declaratoria di estinzione del reato per amnistia o prescrizione. Tale previsione è da considerarsi eccezionale, non suscettibile -sulla base di quanto stabilito dall’art. 14 delle preleggi- di applicazione analogica e, pertanto, i casi in essa indicati devono considerarsi tassativi. Le Sezioni Unite ne conseguono che in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
(causa patrocinata Avv. Cristina Migliazza)